Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 22004 del 5 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La qualificazione del lodo come rituale o irrituale deve essere determinata in base alla natura dell'atto concretamente posto in essere dall'arbitro e non esclusivamente in base alla volontà manifestata dalle parti nella clausola compromissoria. Se l'arbitro ha seguito una procedura formalizzata e ha deciso secondo diritto, il lodo può essere considerato rituale anche se la clausola compromissoria prevede un arbitrato irrituale. L'impugnazione del lodo va quindi proposta alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ., se la procedura seguita ricalca quella del processo rituale.

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