(massima n. 1)
In materia di imposta di registro, la produzione in giudizio di un lodo arbitrale non dichiarato esecutivo, anche nell'ambito del giudizio di impugnazione per nullitą dinanzi alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 828 c.p.c., non costituisce "caso d'uso" ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, e, pertanto, non ne comporta l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, della tariffa, parte seconda, del medesimo decreto.