Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 20307 del 20 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di arbitrato amministrato o istituzionale, quando le parti abbiano espresso la volontā di sottoporre il procedimento al regolamento di una determinata istituzione arbitrale (come la Camera Arbitrale della CCIAA di Napoli), le norme codicistiche che regolano l'arbitrato, incluse quelle sulla proroga dei termini per il deposito del lodo, sono applicabili, salvo espressa deroga da parte delle parti nel regolamento stesso. Pertanto, la proroga automatica prevista dall'art. 820, comma 4, c.p.c. č valida, anche se non espressamente richiamata dal regolamento arbitrale, a meno che le parti non dispongano diversamente.

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