Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15134 del 6 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

È priva di fondamento l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte in relazione alla competenza del giudice ordinario per controversie riguardanti la risoluzione del contratto per inadempimento, laddove essa sia espressamente riservata al giudice ordinario dalla clausola compromissoria, anche se tale controversia sia pregiudizialmente collegata a una domanda introdotta davanti all'arbitro. La competenza arbitrale non si estende alle domande consequenziali alla risoluzione per inadempimento.

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