Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18220 del 26 giugno 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Poiché l'art. 815 c.p.c. fa parte del Capo II, Degli arbitri, la nullitą derivante dalla situazione di difetto di imparzialitą, di cui al n. 3 di tale disposizione, soggiace al presupposto che la nullitą sia stata dedotta nel giudizio arbitrale. Infatti, la nullitą in discorso resta una specie regolata dall'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., il quale fa obbligo di dedurre le nullitą afferenti la nomina nel giudizio arbitrale. Con la conseguenza che la nullitą di cui all'art. 815 c.p.c., anche nella parte in cui emula il disposto dell'art. 51 c.p.c., che attiene al lodo in quanto inficiato da un difetto di requisito fondamentale della potestas iudicandi (la terzietą), e che sia stata dedotta, viene poi conosciuta dal giudice dell'impugnazione, qualsiasi sia stata la sorte dell'autonomo, procedimento di ricusazione.

(massima n. 2)

Il vizio di incompatibilitą del giudice, ove pure sia stata disattesa l'istanza di ricusazione, resta sempre deducibile quale ragione di nullitą del lodo. L'avere una parte proposto l'istanza di ricusazione al presidente del tribunale sin nel corso del procedimento arbitrale, producendola inoltre innanzi agli arbitri che, in tal modo, ne siano stati edotti, vale a dedurre la specifica nullitą innanzi ad essi, integrando la fattispecie ex art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c.

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