(massima n. 1)
In tema di compensi degli arbitri, l'art. 814, primo comma, c.p.c. configura un'obbligazione solidale delle parti del procedimento arbitrale al pagamento di spese ed onorari per l'opera prestata, dalla quale discende, per la parte che abbia adempiuto per intero, il diritto di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti del coobbligato, previa determinazione giudiziale, in via ordinaria, della correttezza e congruitā dei compensi ai sensi dell'art. 2233 c.c.; tale fattispecie č distinta e non si confonde con il meccanismo di autoliquidazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 814 c.p.c., che presuppone l'accordo delle parti sul quantum e l'attivazione dello speciale procedimento innanzi al Presidente del tribunale.