Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 12525 del 4 maggio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Il regime della solidarietą passiva previsto dall'art. 814 cod. proc. civ. trova applicazione anche al pagamento delle spese e dell'onorario spettanti all'arbitro, nominato dal lavoratore, che abbia prestato la propria opera nel collegio di conciliazione e arbitrato costituito ai sensi dell'art. 7 legge n. 300 del 1970 (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, chiamata a pronunciare in un giudizio ordinario promosso dall'odierno ricorrente per ottenere il pagamento dei compensi maturati, nella veste di arbitro irrituale, in due procedimenti di conciliazione e arbitrato ex art. 7, della legge n. 300 del 1970 - concernenti sanzioni disciplinari applicate ad un lavoratore dalla societą odierna controricorrente, aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di quest'ultima, della quale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva, escludendo la solidarietą passiva, altrimenti azionata, tra lavoratore assistito e datore di lavoro, in ordine al pagamento dei reclamati compensi).

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