(massima n. 1)
Il provvedimento presidenziale di nomina dell'arbitro ex art. 810 cod. proc. civ. ha natura di atto di volontaria giurisdizione, in quanto non ha carattere decisorio, non esprime un contenzioso su diritti soggettivi e cioè non è destinato a risolvere controversie su diritti sostanziali delle parti, né pregiudica in alcun modo le successive valutazioni e determinazioni. Ne consegue che l'attività svolta dal difensore nel relativo procedimento è analoga a quella svolta in qualsiasi altro procedimento di volontaria giurisdizione con ogni conseguenza anche con riferimento al compenso.