(massima n. 1)
In tema di arbitrato, la clausola compromissoria che preveda la nomina dell'arbitro su accordo delle parti, non č nulla, ex art. 809 c.p.c., per mancata determinazione delle modalitā di nomina, atteso che, in difetto di accordo, quest'ultima non č di impossibile attuazione pratica, applicandosi, in via analogica, l'art. 810 c.p.c., con conseguente facoltā delle parti di chiedere che essa venga effettuata da un organo imparziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui la clausola compromissoria demandante la nomina del terzo arbitro ai primi due designati dalle parti doveva essere interpretata nel senso che, in caso di disaccordo, la scelta fosse attribuita al Presidente del Tribunale, su impulso di ciascuna parte).