Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 6950 del 23 marzo 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di clausola compromissoria contenuta nel contratto sociale, alla luce dell'art. 808-quater c.p.c. la convenzione di arbitrato che devolve "qualunque controversia tra i soci relativa al presente contratto" va interpretata estensivamente, in difetto di espressa volontą contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie la cui causa petendi si radica nel contratto di societą, restando escluse solo quelle in cui il rapporto sociale costituisce mero presupposto storico del diritto azionato.

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