Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20055 del 16 giugno 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di clausola compromissoria inserita in un accordo di compenso professionale medico-legale, la previsione che le parti in caso di interruzione del rapporto professionale o qualsivoglia controversia concernente le prestazioni professionali svolte si impegnano a rivolgersi al Consiglio dell'Ordine dei Medici perché deliberi con efficacia vincolante sulla parcella va interpretata, ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c. e dell'art. 808-quater c.p.c., come devolutiva all'arbitrato di tutte le controversie inerenti alle prestazioni e ai relativi compensi, ivi compresi i contrasti sorti dopo l'integrale esecuzione dell'incarico e l'omesso pagamento degli onorari, non essendo la competenza arbitrale limitata ai soli casi di interruzione in corso d'opera del rapporto professionale.

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