(massima n. 1)
Il disposto di cui all'art. 161, comma 3, disp. att. c.p.c., che prevede il calcolo del compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice sulla base del prezzo ricavato dalla vendita, si applica anche in relazione alla vendita di beni in comunione nelle divisioni ereditarie, in virtł del richiamo operato dal comma 3 dell'art. 788 c.p.c. alle norme sulla vendita nell'espropriazione forzata.