Cassazione civile Sez. I sentenza n. 871 del 18 gennaio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di illecito aquiliano, affinché rilevi il nesso di causalitą tra un antecedente e l'evento lesivo, deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto idoneo di per sé a determinare l'evento. (Nella specie, un assegno bancario trafugato e falsificato nella prima girata, era stato posto all'incasso, presentato nelle stanze di compensazione e pagato dalla banca trattaria: la S.C. ha reputato corretta la valutazione compiuta dal giudice di merito, il quale aveva ritenuto che l'autorizzazione al pagamento rilasciata dalla banca trattaria, in quanto sufficiente da sola a determinare l'evento dannoso, escludesse la concorrente responsabilitą della banca girataria per l'incasso).

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