(massima n. 1)
Nei procedimenti di ritorno del minore ex Conv. Aja 1980 il giudice, nel valutare l'esistenza delle circostanze ostative al rientro, non č rigidamente vincolato al principio dispositivo e all'onere della prova in capo al genitore opponente, potendo e dovendo avvalersi, ai sensi dell'art. 738, comma 3, c.p.c., di poteri istruttori officiosi per acquisire tutti gli elementi utili a verificare in concreto il rischio grave di pregiudizio fisico o psichico o di situazione intollerabile per il minore.