(massima n. 1)
Nel procedimento di reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare in materia di responsabilitā genitoriale e diritto di visita, il tribunale deve assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio: č nulla la decisione che definisce il reclamo de plano senza disporre la notifica dell'impugnazione alla controparte giā costituita in primo grado e senza comunicazione al Pubblico Ministero, in violazione degli artt. 70, 71, 72 e 738 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.