Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19073 del 11 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La parte che ritiene compromessa l'imparzialitā di un consulente tecnico d'ufficio deve proporne la ricusazione entro il termine previsto dall'art. 192, comma 2, c.p.c. In mancanza di rituale ricusazione, la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo e non č possibile successivamente far valere situazioni di incompatibilitā; la decisione di rinnovare la consulenza costituisce provvedimento di merito non censurabile se la motivazione č immune da vizi logici.

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