Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7280 del 13 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 192, comma 2, c.p.c. prevede che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dev'essere presentata con apposito ricorso da depositare in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione e, quindi, preclude definitivamente la possibilitā di far valere successivamente la situazione di incompatibilitā, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo; a tale regola non č consentito derogare nemmeno in caso di sopravvenuta conoscenza dell'incompatibilitā, potendosi in tale ipotesi soltanto prospettare le ragioni atte a giustificare un eventuale provvedimento giudiziale di sostituzione ex art. 196 c.p.c., insindacabile in cassazione se la motivazione č immune da vizi logici. (In applicazione del principio, la S.C., rilevata la tardivitā dell'istanza di ricusazione del c.t.u., ha cassato la pronuncia del giudice del merito, affetta da motivazione "irriducibilmente grave ed illogica", che aveva rigettato l'istanza di sostituzione del consulente, resosi aggiudicatario in una gara indetta da una delle parti in causa nel corso dell'espletamento di una quarta perizia, perché la decisione si era fondata su una perizia precedente).

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