(massima n. 1)
L'interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 cod. proc. civ., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga specificatamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea né con gli artt. 24 e 111 Cost., garantendo comunque il diritto di difesa della controparte.