(massima n. 1)
In tema di appello in materia di divorzio, cui si applica il rito camerale pur dovendo sempre essere assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio, trattandosi di procedimento caratterizzato da particolare celeritą e semplicitą di forme, ad esso non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 e 190 cod. proc. civ.