(massima n. 1)
L'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 quater cod. proc. civ., annullata dal giudice di secondo grado con rinvio al primo giudice, perde efficacia di titolo esecutivo sia in ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese in essa contenute; il successivo nuovo accoglimento della domanda creditoria originaria da parte del giudice del rinvio non č idoneo a rendere nuovamente efficace il titolo esecutivo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata.