(massima n. 1)
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., che pronuncia solo su alcuni capi della domanda, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio se č fatta rinuncia alla sentenza o se la parte intimata non fa richiesta di una pronuncia. Pertanto, le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse a una diversa pronuncia e il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sui capi della domanda in relazione ai quali č mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio.