(massima n. 1)
L'assenza del contraddittorio iniziale nel provvedimento ex art. 700 c.p.c. non integra una violazione processuale insofferente di sanatoria, qualora tale provvedimento venga confermato all'esito della comparizione delle parti e del rituale instaurarsi del contraddittorio. Non sussiste lesione del contraddittorio laddove il successivo provvedimento reso nel contraddittorio confermi quanto disposto inaudita altera parte.