(massima n. 1)
L'accertamento - contenuto nel provvedimento anticipatorio ex art. 700 c.p.c. che ha costituito il rapporto di lavoro - non produce un effetto dichiarativo o costitutivo idoneo ad assumere efficacia di giudicato in mancanza del giudizio di merito o qualora questo abbia ad oggetto l'illegittima prosecuzione del rapporto cosģ costituito, atteso che ad esso consegue unicamente l'effetto di autoritą della pronuncia, non di res iudicata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione resa in appello con la quale, ancorché per una diversa motivazione, si era escluso che dal provvedimento ex art. 700 c.p.c. di inserimento di un insegnante nelle graduatorie, a cui era conseguita la stipula del contratto di insegnamento, potesse scaturire un effetto di giudicato nell'ambito del successivo giudizio di merito avente ad oggetto l'illegittima prosecuzione del rapporto lavorativo in tal modo instaurato).