(massima n. 1)
Il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., se non seguito dal giudizio di merito e completamente eseguito, acquisisce una certa definitivitą (cd. giudicato cautelare), che regola il sinallagma contrattuale tra le parti includendo effetti funzionali e dichiarativi, compreso il trattamento di fine rapporto (TFR) erogato durante il periodo di reintegra.