Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4557 del 28 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., qualora il provvedimento abbia contenuto anticipatorio e sia stato pronunciato legittimamente in presenza, al momento della decisione, dei presupposti di legge (nella specie, per imporre al proprietario l'accesso ex art. 843 c.c. necessario al ripristino dei prospetti condominiali), la successiva sentenza di merito, ancorché accerti che, in un momento successivo, l'accesso attraverso quel fondo non sia più necessario o ne definisca diversamente i limiti temporali, non comporta "revoca" dell'ordinanza in senso tecnico, né incide sulla sua legittimità originaria, né fonda il diritto alla ripetizione delle spese sostenute nel procedimento cautelare; tali spese restano giustificate dalla necessità originaria della cautela.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.