(massima n. 1)
In tema di tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., qualora il provvedimento abbia contenuto anticipatorio e sia stato pronunciato legittimamente in presenza, al momento della decisione, dei presupposti di legge (nella specie, per imporre al proprietario l'accesso ex art. 843 c.c. necessario al ripristino dei prospetti condominiali), la successiva sentenza di merito, ancorché accerti che, in un momento successivo, l'accesso attraverso quel fondo non sia più necessario o ne definisca diversamente i limiti temporali, non comporta "revoca" dell'ordinanza in senso tecnico, né incide sulla sua legittimità originaria, né fonda il diritto alla ripetizione delle spese sostenute nel procedimento cautelare; tali spese restano giustificate dalla necessità originaria della cautela.