(massima n. 1)
Le spese del procedimento di sequestro conservativo ante causam vanno liquidate sulla base degli stessi parametri vigenti al momento della decisione, in ragione del rapporto di stretta strumentalitą della misura cautelare con la causa di merito, con la conseguenza che si applicano i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014 ogni qual volta la loro liquidazione intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del relativo decreto ministeriale, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.