(massima n. 1)
La trascrizione del provvedimento di sequestro conservativo emesso in favore del creditore non č sufficiente a consentire l'opponibilitą delle domande proposte dallo stesso nei confronti della massa fallimentare, poiché il sequestro conservativo č destinato a convertirsi in pignoramento e costituisce un atto prodromico all'esercizio dell'azione esecutiva individuale, non pił esperibile una volta aperta la procedura concorsuale.