Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15535 del 4 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La trascrizione del provvedimento di sequestro conservativo emesso in favore del creditore non č sufficiente a consentire l'opponibilitą delle domande proposte dallo stesso nei confronti della massa fallimentare, poiché il sequestro conservativo č destinato a convertirsi in pignoramento e costituisce un atto prodromico all'esercizio dell'azione esecutiva individuale, non pił esperibile una volta aperta la procedura concorsuale.

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