(massima n. 1)
Nel quadro del procedimento possessorio delineato dall'art. 703 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 35 del 2005, conv. in L. n. 80 del 2005, l'ordinanza resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. acquisisce stabilitą puramente endoprocessuale ed efficacia esecutiva, senza essere idonea al giudicato. Solamente in caso di mancata prosecuzione del giudizio nel termine perentorio, tale ordinanza potrebbe determinare una preclusione pro iudicato, parificabile alla sentenza passata in giudicato.