(massima n. 1)
Al procedimento di sequestro liberatorio previsto dagli artt. 1216, comma 2, c.c. e 79 disp. att. c.c., il quale ha natura cautelare e costituisce una species del sequestro di cui all'art. 687 c.p.c., si applicano le norme del procedimento cautelare uniforme, di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c., sicché, a seguito della modifica dell'art. 669-septies c.p.c. apportata dall'art. 50 della l. n. 69 del 2009, la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento conclusivo del suddetto procedimento è impugnabile con il reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. e non con il ricorso per cassazione ex art. 111 comma 7 Cost., trattandosi di un provvedimento che, in quanto suscettibile di un diverso rimedio, è privo del carattere di definitività.