(massima n. 3)
In tema di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., competente a conoscere del reclamo proposto avverso un provvedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., emesso nelle materie di cui all'art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933 dal giudice monocratico del Tribunale ordinario, incompetente "ratione materiae", è il collegio del medesimo Tribunale, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato, dovendosi far valere la sua incompetenza quale motivo di reclamo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).