(massima n. 1)
Non č necessario che il precetto fondato su un titolo esecutivo diverso dal decreto ingiuntivo indichi l'apposizione della formula esecutiva né la data di esecuzione di tale formalitā, postulato affermato dalla Suprema Corte che limita l'applicazione dell'art. 654, comma 2, c.p.c., ai soli decreti ingiuntivi muniti di esecutorietā dopo la loro notificazione.