Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3305 del 14 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

La facoltà, prevista dall'art. 654, comma 2, c.p.c., di notificare il precetto facendo mera menzione del provvedimento che dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo, non viene meno in caso di nullità - e non di omissione totale - della notificazione del decreto monitorio, quand'anche tale vizio sia stato oggetto di opposizione tardiva: trattandosi di mera irregolarità del procedimento notificatorio, essa non incide sulla possibilità di avvalersi del regime semplificato di notifica del precetto né può essere fatta valere, in via esecutiva, come causa di nullità del precetto stesso.

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