Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 14629 del 26 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo č configurabile, in base ai principi di strumentalitā delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attivitā sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilitā giuridica di compiere detta attivitā, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformitā dal modello legale nella categoria della nullitā. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacitā naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto - tra l'altro - che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).

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