(massima n. 2)
In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art. 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione, con decorrenza dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e, distintamente, al terzo comma, un termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, quest'ultimo da intendersi riferito esclusivamente all'atto esecutivo diretto al destinatario dell'ingiunzione di pagamento; ne consegue che i due termini, quello ordinario e quello finale, interagiscono tra di loro e, per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, occorre che nessuno di essi sia invano decorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, ritenendo che la notifica dell'atto di pignoramento di quote societarie ex art. 2471 c.c., ricevuta personalmente dall'opponente nella sua qualità di legale rappresentante della società terza pignorata, seppur inidonea a far decorrere il termine di cui all'art. 650, comma 3, c.p.c. in quanto la ricorrente debitrice non era diretta destinataria dell'atto esecutivo, aveva inconfutabilmente determinato la sua conoscenza degli elementi essenziali del decreto monitorio, così segnando il "dies a quo" del termine ordinario di quaranta giorni, ampiamente elasso).