(massima n. 1)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c. č di quaranta giorni dalla conoscenza dell'atto, comunque acquisita dall'ingiunto, fermo restando che, a norma del comma 3 della medesima disposizione, l'opposizione č inammissibile una volta decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.(Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza che, rilevato il mancato ritiro del piego nonostante la consegna della comunicazione di avvenuto deposito alla moglie del destinatario, ha ritenuto perfezionata la notificazione decorsi dieci giorni dalla consegna della CAD sia per il notificante che per il notificato).