(massima n. 1)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice italiano, funzionalmente competente a valutare la regolarità della notificazione del provvedimento monitorio e la tempestività dell'opposizione (anche tardiva ex art. 650 c.p.c.), non è vincolato, né sotto il profilo del giudicato esterno né quale limite interpretativo, dalle valutazioni svolte dal giudice dello Stato membro dell'esecuzione in un distinto giudizio di opposizione agli atti esecutivi, neppure quando tali valutazioni riguardino la validità della notificazione del decreto ingiuntivo italiano e la decorrenza del termine per proporre opposizione.