Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18912 del 10 giugno 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l’art. 650 c.p.c. prevede un doppio termine: a) quello ordinario di cui al comma 1 (richiamante il termine di cui all’art. 641 c.p.c.), che decorre dall’effettiva conoscenza del decreto ritualmente o irregolarmente notificato, purché non sia iniziata l’esecuzione; b) un termine “di chiusura”, previsto dal comma 3, di dieci giorni dal primo atto esecutivo, oltre il quale l’opposizione non è più ammissibile, a prescindere dalla data di effettiva conoscenza del decreto e dall’eventuale nullità della sua notificazione.

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