(massima n. 1)
In pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza, con la quale venga negata o concessa la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione, senza interferire sulla definizione della causa, sicché non è impugnabile con regolamento di competenza neppure se la questione sulla competenza sia stata sommariamente delibata allo scopo di decidere sulla sussistenza o meno delle condizioni per la concessione della richiesta sospensione, attesa la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza stessa.