(massima n. 1)
L'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non può intendersi quale rinuncia implicita all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano (e, dunque, quale accettazione tacita di quest'ultima ai sensi dell'art. 11 della l. n. 218 del 1995), nel caso in cui si fondi proprio su tale eccezione, ritualmente proposta con l'atto di opposizione, e solo in via subordinata sulle altre eccezioni e difese nel merito.