(massima n. 1)
L'opponibilitą al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto decorre dalla data di emissione del provvedimento di esecutorietą di cui all'art. 647 c.p.c., atteso che con esso il giudice compie un'attivitą di natura giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio e la regolaritą della notificazione del decreto ingiuntivo, con conseguente passaggio in cosa giudicata formale e sostanziale del decreto medesimo, restando privi di rilievo disfunzioni dell'ufficio o ritardi nell'emissione del relativo provvedimento.