(massima n. 1)
In tema di accertamento del passivo fallimentare, il decreto ingiuntivo non munito, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non è passato in giudicato formale e sostanziale e, pertanto, non è opponibile al fallimento, né tale opponibilità può essere surrogata dal controllo svolto dal giudice dell'esecuzione in sede esecutiva, restando riservata al solo giudice che ha emesso il provvedimento monitorio l'attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio.