Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 2329 del 25 gennaio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell'individuazione del rito applicabile all'atto di opposizione, deve aversi riguardo al titolo posto a fondamento della domanda proposta in via monitoria, a nulla rilevando nč l'eventuale erroneitā della sua qualificazione da parte del ricorrente in monitorio, né la successiva diversa qualificazione operata dall'opponente o dal giudice, trattandosi di evenienze successive alla proposizione della domanda, la quale č destinata a cristallizzare i termini della controversia proposta e la conseguente identificazione del rito applicabile per la relativa decisione, secondo la qualificazione datane dal ricorrente. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza d'appello, di conferma di quella di primo grado, che, riqualificando il rapporto intercorso tra le parti, indicato in ricorso come "contratto di servizi", alla stregua di un rapporto di natura locativa, aveva dichiarato tardiva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione depositata oltre il termine di quaranta giorni).

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