Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3326 del 6 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, onde individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta da parte di costui. (Nella specie, la S.C., in applicazione del detto principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto inappellabile l'ordinanza decisoria assunta dal giudice di pace, il quale, pur procedendo con il rito sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo vigente ratione temporis, aveva provveduto sull'opposizione a domanda d'ingiunzione per compensi di avvocato, dichiarando non applicabile davanti al giudice di pace il procedimento di cui all'art. 14 del d.lgs. citato).

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