(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la valutazione della soccombenza ai fini della condanna alle spese deve essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite; pertanto, il creditore opposto che veda riconosciuto il proprio credito, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, non può essere ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali.