Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4860 del 23 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la valutazione della soccombenza ai fini della condanna alle spese deve essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite; pertanto, il creditore opposto che veda riconosciuto il proprio credito, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, non può essere ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.