Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 17204 del 21 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutte gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla.

(massima n. 2)

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il giudice ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo.

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