Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20460 del 23 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui la domanda di nullitą di un contratto per violazione della normativa antitrust sia proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza si determina in base alla domanda di nullitą, trattandosi di questione che coinvolge la competenza inderogabile della Sezione specializzata per le imprese, anche ove il decreto ingiuntivo sia stato revocato e non sussistano altre ragioni di opposizione oltre quella fondata sulla nullitą del contratto.

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