Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2117 del 24 aprile 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 1989, n. 282 con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 177 c.p., nel caso di revoca della liberazione condizionale, compete al tribunale di sorveglianza determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale, nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo.

(massima n. 2)

Poiché nel procedimento di sorveglianza - disciplinato dall'art. 678 in relazione all'art. 666 c.p.p. - non è prevista una norma specifica riguardante l'eccezione di incompetenza per territorio, deve ritenersi che la materia in esame sia regolata dalla norma di carattere generale prevista dall'art. 21, comma 2, c.p.p. secondo la quale l'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione della udienza preliminare, e, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p. Ne consegue che nel procedimento di sorveglianza, mancando l'udienza preliminare, l'incompetenza per territorio, a pena di decadenza, può essere rilevata o eccepita solo in apertura della udienza, che si svolge in contraddittorio tra le parti, con la presenza necessaria del difensore. (Nella fattispecie, la questione di competenza era stata sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione).

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