(massima n. 1)
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto č funzionale ed inderogabile. Qualora l'opponente proponga una domanda riconvenzionale che implichi la competenza di una sezione specializzata in materia di impresa, il giudice ordinario deve separare le cause, trattenendo la decisione sull'opposizione al decreto ingiuntivo e rimettendo la domanda riconvenzionale alla sezione competente.