Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 20741 del 25 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto č funzionale ed inderogabile. Qualora l'opponente proponga una domanda riconvenzionale che implichi la competenza di una sezione specializzata in materia di impresa, il giudice ordinario deve separare le cause, trattenendo la decisione sull'opposizione al decreto ingiuntivo e rimettendo la domanda riconvenzionale alla sezione competente.

(massima n. 2)

L'opposizione a decreto ingiuntivo, qualora fondata su elementi che si rivelano infondati alla luce di successive decisioni giudiziarie, č da ritenersi ammissibile. Tuttavia, il superamento di tale opposizione dipende dall'effettiva verifica dell'esistenza del credito originario, che in caso di insussistenza conferma il rigetto della domanda opposta.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.