Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 26536 del 11 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta mediante opposizione ordinaria ex art. 645 c.p.c. o opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; qualora venga dedotta in sede di opposizione esecutiva ex art. 615 o 617 c.p.c., l'opposizione è inammissibile e non può essere riqualificata.

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