(massima n. 1)
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta mediante opposizione ordinaria ex art. 645 c.p.c. o opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; qualora venga dedotta in sede di opposizione esecutiva ex art. 615 o 617 c.p.c., l'opposizione è inammissibile e non può essere riqualificata.