(massima n. 1)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la continenza di cause non č idonea a spostare la competenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione, spettante all'ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, ma rileva per la determinazione della competenza di quest'ultimo giudice, nel senso che - qualora la causa in cui č stata emessa ingiunzione sia in rapporto di continenza con altra pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito e competente per entrambi i giudizi - il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo e dichiararne la caducazione, fissando il termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa innanzi al giudice giā precedentemente adito.